Descrizione
Il D.Lgs n. 62/2017 all’art. 5 comma 1 stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
L’articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 62/2017 prevede inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire “con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”
Il Collegio docenti nella seduta del 11/09/2020, con la delibera n. 9, ha approvato i seguenti criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico:
- motivi di salute adeguatamente documentati.
- Terapie e/o cure programmate.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Visita a familiari del paese di origine fino ad un max del 35% del monte ore annuale.
- Gravi motivi familiari.